(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 luglio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica 1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale 17 mano 2000, n. 26, sono sostituiti dai seguenti: "3. Il presidente e ciascun componente la giunta dispongono di un proprio ufficio con funzioni di diretto supporto, nonche' per le attivita' di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il rapporto con la struttura operativa, cui compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, e' realizzato tramite i coordinatori di cui all'art. 25. 4. Per ogni legislatura regionale, la giunta, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione il numero del personale che puo' essere assegnato agli uffici di cui al comma 3. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura. Il personale assegnato agli uffici suddetti e' disciplinato dal capo II. 5. Il presidente e ciascun componente l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nonche' ciascun gruppo consiliare, dispongono di propri uffici per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. 6. Per ogni legislatura regionale, il consiglio, entro centoventi giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, su proposta dell'ufficio di presidenza, il numero del personale che puo' essere assegnato agli uffici di cui al comma 5. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura. Il personale assegnato agli uffici di cui al comma 5, e' disciplinato, rispettivamente, dal capo II e dal capo III.".