(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 22 del 17 luglio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni
                 degli organi di direzione politica
    1.  I  commi  3,  4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale 17 mano
2000, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:
    "3. Il presidente e ciascun componente la giunta dispongono di un
proprio  ufficio  con  funzioni  di  diretto supporto, nonche' per le
attivita'  di  segreteria  particolare  e  le  relazioni  interne  ed
esterne. Il rapporto con la struttura operativa, cui compete comunque
la  direzione finanziaria, tecnica e amministrativa della Regione, e'
realizzato tramite i coordinatori di cui all'art. 25.
    4.  Per  ogni  legislatura  regionale,  la  giunta, entro novanta
giorni  dall'insediamento,  determina  con  propria  deliberazione il
numero  del personale che puo' essere assegnato agli uffici di cui al
comma 3. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti
disposizioni  vigenti  nella  precedente  legislatura.  Il  personale
assegnato agli uffici suddetti e' disciplinato dal capo II.
    5. Il presidente e ciascun componente l'ufficio di presidenza del
consiglio regionale, nonche' ciascun gruppo consiliare, dispongono di
propri uffici per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.
    6. Per ogni legislatura regionale, il consiglio, entro centoventi
giorni  dall'insediamento,  determina  con  propria deliberazione, su
proposta dell'ufficio di presidenza, il numero del personale che puo'
essere  assegnato  agli  uffici  di  cui  al  comma 5. In assenza del
provvedimento,  si  applicano  le corrispondenti disposizioni vigenti
nella  precedente  legislatura. Il personale assegnato agli uffici di
cui  al  comma 5, e' disciplinato, rispettivamente, dal capo II e dal
capo III.".